la seguente legge: Art. 1. 1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, e comunque non oltre il 28 febbraio 1989, e' autorizzato, a norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, cosi' come modificato dall'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e delle spese del progetto di legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 presentato dalla giunta al consiglio Regionale.