la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Sino   all'entrata   in   vigore  della  legge  regionale  di
approvazione del bilancio di previsione per  l'esercizio  finanziario
1989,  e  comunque  non  oltre il 28 febbraio 1989, e' autorizzato, a
norma dell'art. 46 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34,  cosi'
come  modificato dall'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1986,
n. 55, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per  l'anno
finanziario  1989 sulla base degli stati di previsione dell'entrata e
delle spese del  progetto  di  legge  del  bilancio  per  l'esercizio
finanziario 1989 presentato dalla giunta al consiglio Regionale.