la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai soli fini previsti dall'art. 28, secondo comma, della legge
regionale 5 dicembre  1983,  n.  91  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  il  vigente limite di reddito stabilito dalla delibera
CIPE 5 marzo 1986 e' elevato a L. 12.700.000, in  considerazione  che
nei  due  anni trascorsi dalla data della delibera CIPE, l'indice dei
prezzi al consumo degli operai ed impiegati accertato  dall'Istat  e'
stato  del  12%,  tale  limite  di  reddito viene applicato a partire
dall'anno 1989, con riferimento ai redditi percepiti nel 1987.