la seguente legge: Art. 1. 1. Ai soli fini previsti per la partecipazione al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il limite di reddito di cui all'art. 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e' elevato a L. 13.750.000; tale limite di reddito viene applicato ai bandi indetti a partire dall'anno 1989, con riferimento ai redditi percepiti nel 1987.