la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  soli  fini  previsti  per  la  partecipazione  al bando di
concorso per conseguire l'assegnazione di  un  alloggio  di  edilizia
residenziale  pubblica  il limite di reddito di cui all'art. 2, primo
comma, lettera f), della legge regionale 5 dicembre  1983,  n.  91  e
successive  modificazioni ed integrazioni e' elevato a L. 13.750.000;
tale limite di reddito viene applicato ai  bandi  indetti  a  partire
dall'anno 1989, con riferimento ai redditi percepiti nel 1987.