la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge detta norme e dispone interventi graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attivita' effettuata nell'ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall'eta', dal sesso, dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche' dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.