la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente  legge  detta norme e dispone interventi graduali
diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni
attivita'  effettuata  nell'ambiente  costruito  da  parte di tutti i
cittadini,   indipendentemente   dall'eta',    dal    sesso,    dalle
caratteristiche  anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonche'
dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse.