la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'esercizio  provvisorio del bilancio della regione per l'anno
finanziario 1989, gia' autorizzato fino alla  data  del  28  febbraio
1989  dalla  legge  regionale 9 gennaio 1989, n. 1, e' prorogato sino
all'entrata in vigore  della  legge  regionale  di  approvazione  del
bilancio di previsione per l'anno finanziario medesimo e comunque non
oltre il 30 aprile 1989, secondo gli stati di previsione e successive
note  di  variazione  presentate  al  Consiglio  regionale  e  con le
disposizioni previste nel relativo progetto di legge.