la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Integrazione a leggi regionali di spesa
 
   1.  Le  variazioni  compensative  fra  i diversi capitoli di spesa
previsti da leggi regionali in vigore, indicati nell'elenco  allegato
alla  presente  legge,  possono  essere  effettuate nei modi previsti
dall'art. 36, settimo comma quinquies, della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34, cosi' come modificato dall'art. 16 della legge regionale
25 novembre 1986, n. 55.