la seguente legge: Art. 1. Integrazione a leggi regionali di spesa 1. Le variazioni compensative fra i diversi capitoli di spesa previsti da leggi regionali in vigore, indicati nell'elenco allegato alla presente legge, possono essere effettuate nei modi previsti dall'art. 36, settimo comma quinquies, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, cosi' come modificato dall'art. 16 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 55.