la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  terzo  comma  dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile
1975, n. 51 e' cosi' modificato:
   "A  decorrere  dalla data di pubblicazione della proposta di piano
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  sino  all'approvazione  e
comunque  per  non  oltre tre anni, i sindaci debbono sospendere ogni
determinazione sulle domande di concessione edilizia contrastanti con
le  previsioni  del  piano stesso di cui alla lettera n), terzo comma
dell'art. 8 della presente legge".