la seguente legge: Art. 1. 1. Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 e' cosi' modificato: "A decorrere dalla data di pubblicazione della proposta di piano nel Bollettino ufficiale della Regione sino all'approvazione e comunque per non oltre tre anni, i sindaci debbono sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia contrastanti con le previsioni del piano stesso di cui alla lettera n), terzo comma dell'art. 8 della presente legge".