la seguente legge: Art. 1. Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia e disposizioni per interventi nell'Autodromo di Monza 1. Le norme di salvaguardia previste dalla legge regionale 16 settembre 1983, n. 82 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Sono consentite le opere per l'adeguamento degli impianti dell'Autodromo di Monza alle disposizioni internazionali della F.I.S.A., purche' le parti esterne al terreno di tali opere siano amovibili, in attesa delle determinazioni relative al rinnovo della convenzione tra i Comuni di Milano e Monza e la SIAS. I relativi progetti sono approvati dalla Giunta regionale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in quanto opere di interesse pubblico, tale approvazione ha valore sia di autorizzazione alla deroga alle vigenti previsioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Monza, sia di autorizzazione paesaggistica di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. 3. In caso di mancato rinnovo della convenzione alla scadenza del 31 dicembre 1990, la Giunta regionale delibera i tempi ed i modi di rimessa in pristino dei luoghi oggetto delle opere di cui al precedente comma.