la seguente legge:
 
                               Art. 1.
         Proroga dell'efficacia delle misure di salvaguardia
        e disposizioni per interventi nell'Autodromo di Monza
 
   1.  Le  norme  di  salvaguardia  previste dalla legge regionale 16
settembre  1983,  n.  82   continuano   ad   applicarsi   fino   alla
pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Sono  consentite  le  opere  per  l'adeguamento degli impianti
dell'Autodromo  di  Monza  alle  disposizioni  internazionali   della
F.I.S.A.,  purche'  le  parti  esterne al terreno di tali opere siano
amovibili, in attesa delle determinazioni relative al  rinnovo  della
convenzione tra i Comuni di Milano e Monza e la SIAS.
   I  relativi  progetti  sono approvati dalla Giunta regionale entro
dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in quanto
opere  di  interesse  pubblico,  tale  approvazione  ha valore sia di
autorizzazione alla deroga alle vigenti  previsioni  urbanistiche  ed
edilizie  del Comune di Monza, sia di autorizzazione paesaggistica di
cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431.
   3.  In caso di mancato rinnovo della convenzione alla scadenza del
31 dicembre 1990, la Giunta regionale delibera i tempi ed i  modi  di
rimessa  in  pristino  dei  luoghi  oggetto  delle  opere  di  cui al
precedente comma.