(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 2 maggio 1989) Art. 1. Finalita' 1. La Regione Marche in attuazione della legge 1 marzo1986, n.64 concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" esercita le funzioni amministrative statali delegate del quattordicesimo comma dell'art. 9 della legge, e riferite alle iniziative promosse dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, secondo le norme di cui alla presente legge. 2. La Regione Marche concede le agevolazioni previste in attuazione del programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno, con articolazioni ed agiornamenti annuali di cui la legge 1 dicembre 1983, n. 651, ed in coerenza con i progetti di sviluppo da essa adottati.