(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45
                          del 2 maggio 1989)
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  La Regione Marche in attuazione della legge 1 marzo1986, n.64
concernente "Disciplina organica  dell'intervento  straordinario  nel
Mezzogiorno" esercita le funzioni amministrative statali delegate del
quattordicesimo comma  dell'art.  9  della  legge,  e  riferite  alle
iniziative   promosse   dalle  imprese  artigiane  che  realizzino  o
raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di  lire,  secondo
le norme di cui alla presente legge.
   2.   La   Regione  Marche  concede  le  agevolazioni  previste  in
attuazione del programma triennale per lo sviluppo  del  Mezzogiorno,
con articolazioni ed agiornamenti annuali di cui la legge 1 dicembre
1983, n. 651, ed in coerenza con  i  progetti  di  sviluppo  da  essa
adottati.