(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
               Emilia-Romagna n. 32 del 13 maggio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                    Campo di applicazione e durata
 
   1.  La  presente legge disciplina, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93,  cosi'  come
modificata  dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici
ed economici risultanti dall'accordo  intercompartimentale,  relativo
al triennio 1988-1990.
   2.  Salvo  quanto  diversamente  stabilito  in  modo esplicito per
singole disposizioni, gli effetti  giuridici  delle  norme  contenute
nella  presente  legge decorrono dal 1› gennaio 1988 e si protraggono
fino al 31 dicembre 1990.
   3.  Le  norme  della  presente legge si applicano al personale del
ruolo  regionale,  nonche'  al  personale  degli  enti  publici   non
economici dipendenti della Regione.