(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 32 del 13 maggio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e durata 1. La presente legge disciplina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo intercompartimentale, relativo al triennio 1988-1990. 2. Salvo quanto diversamente stabilito in modo esplicito per singole disposizioni, gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1988 e si protraggono fino al 31 dicembre 1990. 3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonche' al personale degli enti publici non economici dipendenti della Regione.