IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                      Interpretazione autentica
 
  1.  Il  rinvio  operato  dal  primo  comma  dell'art. 3 della legge
regionale 23 novembre 1987, n. 35, al secondo comma dell'art. 2 della
stessa   legge,  si  interpreta  nel  senso  che  la  competenza  del
presidente della Giunta  regionale  concerne  tutti  i  provvedimenti
indicati  nel primo comma del medesimo art. 2, lettere a), b), c), d)
ed e).