IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica 1. Il rinvio operato dal primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 1987, n. 35, al secondo comma dell'art. 2 della stessa legge, si interpreta nel senso che la competenza del presidente della Giunta regionale concerne tutti i provvedimenti indicati nel primo comma del medesimo art. 2, lettere a), b), c), d) ed e).