(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 17 del 26 aprile 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di rappresentanza o difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere o rappresentare il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento. Per l'esercizio della difesa di cui sopra la Regione, ove sussistano particolari ragioni di opportunita', potra' avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato. 2. In caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato ovvero in caso di sentenza civile di condanna per fatti commessi con dolo o con colpa grave passata in giudicato, l'Ente ripetera' dal dipendente o dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. 3. Nell'ambito dell'attivita' di difesa legale di cui al presente articolo e' compresa la facolta' di rimborso delle spese legali e processuali anticipate dall'interessato, nei limiti dell'onere che sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione Regionale e comunque delle tariffe professionali. Il rimborso puo' essere richiesto soltanto dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza e comunque, a pena di decadenza, non oltre due anni dalla data medesima.