(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
                  Piemonte n. 17 del 26 aprile 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove
si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita'  civile
o  penale  nei  confronti  di dipendenti o amministratori per fatti o
atti  direttamente  connessi   all'espletamento   del   servizio   ed
all'adempimento  dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a
condizione che non sussista  conflitto  d'interessi,  ogni  onere  di
rappresentanza  o  difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo
assistere o rappresentare il  dipendente  o  l'amministratore  da  un
legale  di  comune  gradimento.  Per  l'esercizio della difesa di cui
sopra la Regione, ove sussistano particolari ragioni di opportunita',
potra' avvalersi delle prestazioni dell'Avvocatura dello Stato.
   2.  In  caso  di  sentenza penale di condanna passata in giudicato
ovvero in caso di sentenza civile di condanna per fatti commessi  con
dolo  o  con  colpa  grave passata in giudicato, l'Ente ripetera' dal
dipendente o dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni grado di giudizio.
   3.  Nell'ambito dell'attivita' di difesa legale di cui al presente
articolo e' compresa la facolta' di rimborso  delle  spese  legali  e
processuali  anticipate  dall'interessato,  nei limiti dell'onere che
sarebbe stato sostenuto direttamente dall'Amministrazione Regionale e
comunque   delle  tariffe  professionali.  Il  rimborso  puo'  essere
richiesto soltanto dopo il  passaggio  in  giudicato  della  relativa
sentenza  e  comunque,  a pena di decadenza, non oltre due anni dalla
data medesima.