IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   La  Regione,  al  fine  di  perseguire  la  gratuita' della scuola
materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso  e  la  frequenza,
puo'  concedere  ai  Comuni,  od ai Consorzi di Comuni, contributi in
conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al  trasporto
degli alunni.
   Gli enti interessati devono presentare domanda al Presidente della
Giunta Regionale entro il 30 marzo di ogni anno.
   I  contributi,  la cui misura massima non puo' superare il 70% del
costo dell'automezzo, sono concessi con  deliberazione  della  Giunta
Regionale  e  sono  erogati  con  decreto del Presidente della Giunta
medesima.
   L'acquisto  dello  scuolabus,  con  l'intervento finanziario della
Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari  l'obbligo
della  non alienazione per la durata di anni 5, salvo i casi di forza
maggiore autorizzati dalla Giunta  Regionale  e  previa  restituzione
delle quote di contributo non ammortizzate.