IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La Regione, al fine di perseguire la gratuita' della scuola materna e dell'obbligo, e di facilitarne l'accesso e la frequenza, puo' concedere ai Comuni, od ai Consorzi di Comuni, contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus da destinare al trasporto degli alunni. Gli enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 marzo di ogni anno. I contributi, la cui misura massima non puo' superare il 70% del costo dell'automezzo, sono concessi con deliberazione della Giunta Regionale e sono erogati con decreto del Presidente della Giunta medesima. L'acquisto dello scuolabus, con l'intervento finanziario della Regione Piemonte, comporta da parte degli Enti beneficiari l'obbligo della non alienazione per la durata di anni 5, salvo i casi di forza maggiore autorizzati dalla Giunta Regionale e previa restituzione delle quote di contributo non ammortizzate.