IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  L'art.  2  della  legge  regionale  16  agosto 1984, n. 39, e'
sostituito dal seguente:
   "Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresi' il controllo
di legittimita' e di merito sulle  deliberazioni  degli  Istituti  di
ricovero  e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede
nella  Regione  Piemonte,  che   concernono   le   materie   indicate
nell'articolo 19, ultimo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.
   Il  controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui
al comma 1, e' esercitato dal Comitato Regionale di  Controllo  senza
le  limitazioni  indicate  dal  comma  1  dell'art.  19  della  legge
regionale  12  agosto  1976,  n.  42  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel "Bollettino
ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.
    Torino, addi' 2 maggio 1989
 
                               BELTRAMI