(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  regione Puglia n. 67
suppl.
                         del 21 aprile 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  36  della  legge  regionale 22 maggio 1985, n. 37 e' cosi'
sostituito:
    "Fino   all'approvazione  del  piano  regionale  delle  attivita'
estrattive (P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove  cave
e'  rilasciata  in  conformita'  a  quanto  disposto  dai  precedenti
articoli 8 e 35, commi terzo  e  quinto,  previo  parere  dei  comuni
interessati da esprimere non oltre trenta giorni".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, addi' 10 aprile 1989
 
                              COLASANTO