(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 67 suppl. del 21 aprile 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1985, n. 37 e' cosi' sostituito: "Fino all'approvazione del piano regionale delle attivita' estrattive (P.R.A.E.), l'autorizzazione per l'apertura di nuove cave e' rilasciata in conformita' a quanto disposto dai precedenti articoli 8 e 35, commi terzo e quinto, previo parere dei comuni interessati da esprimere non oltre trenta giorni". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia. Bari, addi' 10 aprile 1989 COLASANTO