IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Al  fine  di  accelerare  il finanziamento e l'esecuzione di opere
pubbliche nell'ambito dei programmi di legge 1› marzo 1986, n.  64  e
di  altri  interventi  statali  e  comunitari  e  per  promuovere  la
redazione di adeguate progettazioni, la Giunta Regionale, sulla  base
dei  programmi  di  interventi  approvati  dal Consiglio Regionale su
proposta della stessa, e' autorizzata ai  sensi  e  per  gli  effetti
degli  artt.  26  e  51  della Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 18,
all'effettuazione di un'operazione di finanziamento con il  Consorzio
di credito per le opere pubbliche - CREDIOP e sue societa' collegate,
fino alla concorrenza di L.  5.000.000.000  per  la  copertura  della
spesa   per   la   progettazione   esecutiva  delle  opere,  mediante
convenzioni che prevedano anche un'assistenza finanziaria e  tecnica,
da  sottoscrivere  entro  e non oltre due anni dall'entrata in vigore
della presente legge.