IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di accelerare il finanziamento e l'esecuzione di opere pubbliche nell'ambito dei programmi di legge 1 marzo 1986, n. 64 e di altri interventi statali e comunitari e per promuovere la redazione di adeguate progettazioni, la Giunta Regionale, sulla base dei programmi di interventi approvati dal Consiglio Regionale su proposta della stessa, e' autorizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 51 della Legge Regionale 11 aprile 1978, n. 18, all'effettuazione di un'operazione di finanziamento con il Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP e sue societa' collegate, fino alla concorrenza di L. 5.000.000.000 per la copertura della spesa per la progettazione esecutiva delle opere, mediante convenzioni che prevedano anche un'assistenza finanziaria e tecnica, da sottoscrivere entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.