(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9 maggio 1989 ed Errata corrige pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60 del 5 giugno 1989) Art. 1. Finalita' 1. La regione Marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi piu' alti degli studi, rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso agli studi nelle universita' aventi sede legale nella Regione Marche a coloro che, pur capaci e meritevoli, si trovino in disagiate condizioni economiche e sociali. 2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' con gli obiettivi della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali e in raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro. 3. La Regione collabora con le universita' e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalita' di cui alla presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali attribuite dagli articoli 33 e 117 della Costituzione.