(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 48 del 9
maggio 1989 ed Errata corrige  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della regione Marche n. 60 del 5 giugno 1989)
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. La regione Marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il
raggiungimento dei gradi piu' alti degli studi, rimuove gli  ostacoli
che  impediscono  l'accesso  agli studi nelle universita' aventi sede
legale nella Regione Marche a coloro che, pur capaci e meritevoli, si
trovino in disagiate condizioni economiche e sociali.
   2. L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformita' con
gli  obiettivi  della  programmazione  nazionale,  nel  rispetto  del
pluralismo  delle  istituzioni  e  degli  indirizzi  culturali  e  in
raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro.
   3.  La  Regione  collabora  con  le  universita' e gli istituti di
istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalita' di
cui  alla  presente  legge,  nell'ambito  delle rispettive competenze
istituzionali attribuite dagli articoli 33 e 117 della  Costituzione.