(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14
                          dell'8 marzo 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La regione Toscana contribuisce alle opere di soccorso a favore
delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma  del  dicembre  1988
con lo stanziamento di un fondo di lire 300 milioni.
   2.  Gli interventi da finanziare con il fondo di cui al precedente
comma possono consistere nell'acquisto di beni ovvero in  sussidi  in
denaro     da     inviare,    attraverso    i    competenti    organi
dell'amministrazione statale, alle popolazioni colpite.
   L'attivita'  di  soccorso  e  di ricostruzione e' effettuata sulla
base di accordi con i competenti organi dell'amministrazione statale.
   3.  Il  presidente della giunta regionale riferisce periodicamente
alla commissione consiliare competente in ordine ai criteri  adottati
o da adottare per l'erogazione della somma stanziata.
   4. La regione Toscana puo' istituire presso il tesoriere regionale
un apposito conto corrente sul quale affluire le somme  che  soggetti
pubblici e privati verseranno per iniziative di cui al secondo comma.
   Gli  interventi  derivanti  dalle giacenze depositate sul predetto
conto sono parimenti destinati alle  iniziative  di  cui  al  secondo
comma.
   5. La giunta regionale e' autorizzata, a seguito dell'accertamento
delle entrate di cui al comma precedente, a  provvedere  con  proprio
atto  alle  necessarie  variazioni di bilancio per la quantificazione
delle entrate e la destinazione nella spesa.