(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 14 dell'8 marzo 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La regione Toscana contribuisce alle opere di soccorso a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sisma del dicembre 1988 con lo stanziamento di un fondo di lire 300 milioni. 2. Gli interventi da finanziare con il fondo di cui al precedente comma possono consistere nell'acquisto di beni ovvero in sussidi in denaro da inviare, attraverso i competenti organi dell'amministrazione statale, alle popolazioni colpite. L'attivita' di soccorso e di ricostruzione e' effettuata sulla base di accordi con i competenti organi dell'amministrazione statale. 3. Il presidente della giunta regionale riferisce periodicamente alla commissione consiliare competente in ordine ai criteri adottati o da adottare per l'erogazione della somma stanziata. 4. La regione Toscana puo' istituire presso il tesoriere regionale un apposito conto corrente sul quale affluire le somme che soggetti pubblici e privati verseranno per iniziative di cui al secondo comma. Gli interventi derivanti dalle giacenze depositate sul predetto conto sono parimenti destinati alle iniziative di cui al secondo comma. 5. La giunta regionale e' autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la quantificazione delle entrate e la destinazione nella spesa.