IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1978, n. 52, e' cosi' modificato: - al primo comma, dopo le parole "sotto indicate" sono aggiunte le parole "salvo quanto disposto dal successivo art. 4"; e le parole "Fasce funzionali di inquadramento... VII, VI e V... IV, III, II e I..., sono sostituite con le parole: "Qualifiche funzionali di inquadramento... II dirigenziale, I dirigenziale, VIII, VII e VI... V, IV, III, II e I..."; - il quarto comma e' cosi' sostituito; "Per le missioni effettuate all'estero spettano le diarie nella misura netta espressa nella valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni che regolano il trattamento economico di missione all'estero dei dipendenti civili dello Stato. A tali fini le qualifiche del ruolo unico dei dipendenti della regione Toscana sono riferite ai gruppi di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1979, secondo la tabella di corrispondenza allegato A della presente legge".