IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  3  della  legge  regionale  9 agosto 1978, n. 52, e' cosi'
modificato:
   - al primo comma, dopo le parole "sotto indicate" sono aggiunte le
parole "salvo quanto disposto dal successivo art.  4";  e  le  parole
"Fasce  funzionali  di  inquadramento... VII, VI e V... IV, III, II e
I..., sono  sostituite  con  le  parole:  "Qualifiche  funzionali  di
inquadramento...  II  dirigenziale, I dirigenziale, VIII, VII e VI...
V, IV, III, II e I...";
   - il quarto comma e' cosi' sostituito; "Per le missioni effettuate
all'estero spettano le  diarie  nella  misura  netta  espressa  nella
valuta  estera  riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti
dalle disposizioni che regolano il trattamento economico di  missione
all'estero  dei  dipendenti  civili  dello  Stato.  A  tali  fini  le
qualifiche del ruolo unico dei dipendenti della regione Toscana  sono
riferite  ai  gruppi  di  cui al decreto ministeriale 12 giugno 1979,
secondo la  tabella  di  corrispondenza  allegato  A  della  presente
legge".