la seguente legge: Articolo unico L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977 n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera 243 del 21 dicembre 1988 dal consiglio di amministrazione, e' autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 30 aprile 1989, il bilancio per l'anno finanziario 1989 gia' approvato dal consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. con delibera 242 del 21 dicembre 1988 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 6 aprile 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 28 febbraio 1989 ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 31 marzo 1989.