(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23 del 28 aprile 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e' cosi' sostituito: "Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attivita' dei Gruppi consiliari e' assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito: a) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo; b) da una quota di lire 700.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo; c) da una quota di lire 500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo".