(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 23
                         del 28 aprile 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  primo  comma  dell'articolo  3  della  legge  regionale 27
novembre 1984, n. 56, e' cosi' sostituito:
   "Per  le  spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento,
studio  e  documentazione,  comprese  l'acquisizione  di   consulenze
qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far
conoscere  l'attivita'  dei  Gruppi consiliari e' assegnato a ciascun
Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi  a  disposizione  del
Consiglio regionale costituito:
     a)  da  una  quota  di lire 1.000.000 per ognuno dei primi sette
consiglieri iscritti al Gruppo;
     b)  da  una  quota  di  lire  700.000 per ognuno dei consiglieri
dall'ottavo al quindicesimo;
     c) da una quota di lire 500.000 per ognuno dei consiglieri oltre
il quindicesimo".