IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della legge regionale 27 luglio 1985, n. 61, e successive modifiche, gia' prorogato con l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1988, n. 17, e' ulteriormente prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri e solo ai fini dell'adeguamento ai requisiti contenuti nelle tabelle di classificazione allegate alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24, alle stesse scadenze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988, n. 24.