IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  di  cui  all'ultimo comma dell'articolo 126 della
legge regionale 27 luglio 1985, n. 61, e successive  modifiche,  gia'
prorogato  con  l'articolo  1 della legge regionale 30 marzo 1988, n.
17, e' ulteriormente prorogato, limitatamente agli interventi edilizi
sugli  insediamenti  alberghieri  e  solo ai fini dell'adeguamento ai
requisiti contenuti nelle tabelle di  classificazione  allegate  alla
legge  regionale  3 maggio 1988, n. 24, alle stesse scadenze previste
dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge regionale 3 maggio 1988,
n. 24.