(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 16 maggio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. In via di interpretazione autentica degli articoli 31 e 251 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i dirigenti assegnati ai gruppi di staff sono equiparati a tutti gli effetti ai dirigenti preposti ai Servizi di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, anche ai fini della loro sostituzione in caso di assenza, impedimento e vacanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della citata legge 31 agosto 1981, n. 53.