(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 16 maggio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1
 
   1.  In  via  di  interpretazione autentica degli articoli 31 e 251
della legge regionale 1› marzo 1988, n. 7, i dirigenti  assegnati  ai
gruppi  di  staff  sono  equiparati  a tutti gli effetti ai dirigenti
preposti ai Servizi  di  cui  agli  articoli  20  e  21  della  legge
regionale  31  agosto  1981,  n.  53  e  successive  modificazioni ed
integrazioni, anche ai  fini  della  loro  sostituzione  in  caso  di
assenza,   impedimento   e  vacanza,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 23 della citata legge 31 agosto 1981, n. 53.