IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, con la quale si e'
provveduto a disciplinare le  strutture  ricettive  turistiche  nella
regione Friuli-Venezia Giulia;
   Rilevato  che  l'art.  62 della suindicata legge regionale prevede
che le relative norme di esecuzione vengano emanate con  decreto  del
presidente  della  Giunta  regionale, su conforme deliberazione della
Giunta stessa;
   Ritenuto di provvedere all'emanazione di dette norme;
   Vista la legge regionale 1› marzo 1987, n. 7;
   Vista  la  proposta  del  Comitato dipartimentale per le attivita'
economico-produttive formulata nella seduta del 7 marzo 1989;
   Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 1036 del 17
marzo 1989;
 
                               Decreta:
 
   E' approvato il Regolamento di esecuzione della legge regionale 30
maggio 1988, n. 39 "Disciplina delle strutture  ricettive  turistiche
nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia", allegato al presente decreto
quale parte integrante.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   Il  presente  decreto  verra'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    Trieste, addi' 23 marzo 1989
 
                               BIASUTTI
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 14 aprile 1989
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 7, foglio 174
 
Regolamento di esecuzione della legge regionale 30 maggio 1988 n. 39
   "Disciplina  delle  strutture  ricettive  turistiche nella regione
   Friuli-Venezia Giulia".
 
                               Art. 1.
 
   Agli  effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge
regionale 30 maggio 1988, n. 39, per legge n. 426/1971 si intende  la
legge  11  giugno  1971, n. 426, richiamata nell'art. 34 della legge,
concernente  la  "Disciplina  del   commercio",   per   D.P.G.R.   n.
02277/1z977  si  intende  il  D.P.G.R.  30  dicembre  1977, n. 02277,
"Regolamento di esecuzione della disciplina del  commercio  fisso  ed
ambulante",  per  sezione  speciale  del  Registro di cui all'art. 34
della legge si intende la sezione speciale del Registro esercenti  il
commercio, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
 
                   STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE