IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Contenuti della pubblicazione 1. Nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto sono pubblicati: a) le modifiche dello Statuto regionale; b) le leggi e i regolamenti regionali; c) le deliberazioni del consiglio regionale e della giunta; d) i decreti e le ordinanze adottati dal presidente della giunta regionale e dai dirigenti delle strutture amministrative regionali delegati dagli organi o dalle leggi regionali; e) le circolari e le direttive emanate dal presidente della giunta regionale ai fini dell'illustrazione e dell'applicazione degli atti amministrativi e delle leggi regionali; f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati; g) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi regionali o statali coinvolgenti la regione del Veneto in conflitti di attribuzione o che dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi regionali; h) le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali sollevino questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali; i) gli avvisi o i bandi di concorso a impieghi regionali o in altri enti pubblici, la cui pubblicazione sia disposta da leggi statali o regionali e sia chiesta dagli organi degli enti interessati; l) le ordinanze di annullamento disposte dal Comitato regionale di controllo e dalle sue Sezioni provinciali; m) gli atti di organi statali o di altri enti pubblici, la cui pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione, sia disposta dal presidente della giunta regionale; n) gli atti degli enti locali o di altri enti adottati su funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie, per i quali sia chiesta la pubblicazione; o) gli avvisi, i comunicati e le informazioni sull'attivita' degli organi regionali, la cui pubblicazione sia disposta dalla giunta regionale o dal suo presidente; p) i testi legislativi aggiomati e coordinati delle norme regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche dopo la loro originaria pubblicazione; q) gli indici degli atti legislativi e amministrativi pubblicati nel Bollettino ufficiale medesimo.