IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Contenuti della pubblicazione
 
   1.   Nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  del  Veneto  sono
pubblicati:
     a) le modifiche dello Statuto regionale;
     b) le leggi e i regolamenti regionali;
     c) le deliberazioni del consiglio regionale e della giunta;
     d) i decreti e le ordinanze adottati dal presidente della giunta
regionale e dai dirigenti delle  strutture  amministrative  regionali
delegati dagli organi o dalle leggi regionali;
     e)  le  circolari  e  le  direttive emanate dal presidente della
giunta regionale ai fini dell'illustrazione e dell'applicazione degli
atti amministrativi e delle leggi regionali;
     f)  le  richieste di referendum regionali e la proclamazione dei
relativi risultati;
     g)  le  sentenze  e  le  ordinanze  della  Corte  costituzionale
relative a leggi regionali o  statali  coinvolgenti  la  regione  del
Veneto   in   conflitti   di   attribuzione   o   che  dichiarino  la
illegittimita' costituzionale di leggi regionali;
     h)  le  ordinanze  con  cui gli organi giurisdizionali sollevino
questioni di legittimita' costituzionale di leggi regionali;
     i)  gli  avvisi  o i bandi di concorso a impieghi regionali o in
altri enti pubblici, la  cui  pubblicazione  sia  disposta  da  leggi
statali   o   regionali   e  sia  chiesta  dagli  organi  degli  enti
interessati;
     l)  le ordinanze di annullamento disposte dal Comitato regionale
di controllo e dalle sue Sezioni provinciali;
     m)  gli  atti di organi statali o di altri enti pubblici, la cui
 
pubblicazione, ritenuta di particolare interesse per la Regione,  sia
disposta dal presidente della giunta regionale;
     n)  gli  atti  degli  enti  locali  o  di altri enti adottati su
funzioni delegate dalla Regione o su funzioni proprie,  per  i  quali
sia chiesta la pubblicazione;
     o)  gli  avvisi,  i  comunicati e le informazioni sull'attivita'
degli organi regionali,  la  cui  pubblicazione  sia  disposta  dalla
giunta regionale o dal suo presidente;
     p)  i  testi  legislativi  aggiomati  e  coordinati  delle norme
regionali che abbiano subito numerose e complesse modifiche  dopo  la
loro originaria pubblicazione;
     q) gli indici degli atti legislativi e amministrativi pubblicati
nel Bollettino ufficiale medesimo.