IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione Abruzzo e' disciplinato, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per riposo, festivita' e ferie, dalle norme della presente legge.