IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della
Regione Abruzzo e' disciplinato, ai fini della  determinazione  degli
orari  di apertura, dei turni di servizio, nonche' della chiusura per
riposo, festivita' e ferie, dalle norme della presente legge.