IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le norme di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45 del 2 giugno 1988, si estendono alle cooperative o societa' ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale n. 63 dell'11 novembre 1986, che abbiano operato sostituzioni nel periodo compreso tra la data di avvio delle convenzioni e la data di entrata in vigore della predetta legge regionale n. 45/88. La Giunta regionale provvede ad accertare il possesso dei prescritti requisiti da parte dei soggetti chiamati alle sostituzioni di cui al precedente comma.