IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Le  norme  di  cui  all'art.  1  della legge regionale n. 45 del 2
giugno 1988, si estendono  alle  cooperative  o  societa'  ammesse  a
finanziamento  ai  sensi della legge regionale n. 63 dell'11 novembre
1986, che abbiano operato sostituzioni nel periodo  compreso  tra  la
data  di avvio delle convenzioni e la data di entrata in vigore della
predetta legge regionale n. 45/88.
   La   Giunta  regionale  provvede  ad  accertare  il  possesso  dei
prescritti requisiti da parte dei soggetti chiamati alle sostituzioni
di cui al precedente comma.