IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  legge  regionale  16  giugno  1987,  n. 31 sono apportate le
seguenti modifiche:
   All'art.  4,  secondo  comma,  la  dizione  "maschi  da  68  a  75
centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri"  e'  sostituita
dalla  seguente: "maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da
60 a 68 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i
sessi".
   All'art.  5,  secondo  comma,  la dizione "di due esperti nominati
dalla Giunta regionale, d'intesa con la III  Commissione  Consiliare,
designati   rispettivamente  dalla  Delegazione  abruzzese  dell'Ente
Nazionale della Cinofilia e dalla Delegazione abruzzese  del  Circolo
del  Pastore  Maremmano abruzzese", e' sostituita dalla seguente: "di
due esperti designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana".
   Allo  stesso  comma,  la  dizione  originaria  "di  un veterinario
designato dalla U.L.S.S. competente per  territorio",  e'  sostituita
dalla  seguente:  "del dirigente del Servizio Veterinario del Settore
Igiene e Sanita' della Giunta Regionale".
   Alla fine dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi:
   "Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comunque,
non  oltre  il  31  dicembre  1989,  il  rilascio   degli   attestati
morfofunzionali  avviene  in occasione di raduni canini appositamente
indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione  regionale  di
cui al presente articolo.
   Per   gli   anni   successivi   al   1989,   l'accertamento  delle
caratteristiche per il rilascio degli  attestati  morfofunzionali  e'
affidato  a ciascun U.T.A. territorialmente competente, che si avvale
di  un  tecnico   designato   dall'Associazione   Provinciale   degli
Allevatori  e  di  due  esperti cinofili componenti della Commissione
regionale, o da loro delegati.
   I  cani  che  hanno  ottenuto l'attestato morfofunzionale, vengono
iscritti  alla  competente  sezione   cinotecnica   dell'Associazione
Provinciale Allevatori, ai fini dell'attivita' di selezione di cui al
primo comma del presente articolo. Di tale adempimento ne viene  data
comunicazione al Servizio Veterinario della U.L.S.S. per l'iscrizione
del  soggetto  all'anagrafe  canina,  prevista   dall'ordinanza   del
Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986".
   L'ultimo comma dell'art. 6 e' sostituito dai seguenti:
   "Il  contributo per i cani gia' iscritti alla sezione cinotecnica,
viene erogato su richiesta dell'allevatore e dietro presentazione del
certificato di iscrizione del cane a detta sezione.
   L'importo  del  contributo  e'  di  lire 100.000 annue per ciascun
cane, e per un massimo  di  cinque  soggetti  per  ogni  proprietario
allevatore.
   La  Giunta  regionale puo' modificare l'importo del contributo con
propria delibera, da un minimo di lire 70.000 ad un massimo  di  lire
100.000  per  cane,  tenuto  conto  delle  disponibilita' finanziarie
annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al  comma
successivo  ed  effettuando  una  valutazione  comparata  fra  le due
iniziative.
   Per  i fini della presente legge viene promossa l'effettuazione di
raduni  di  cani  da  pastore  abruzzesi,  sulla  base  di  programmi
presentati  al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno,
da enti operanti nel Settore. Tali  programmi  sono  approvati  dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura.
   I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio
per l'attuazione della presente legge".