IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla legge regionale 16 giugno 1987, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 4, secondo comma, la dizione "maschi da 68 a 75 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri" e' sostituita dalla seguente: "maschi da 65 a 73 centimetri al garrese, femmine da 60 a 68 centimetri, con tolleranza di +/- 2 centimetri per entrambi i sessi". All'art. 5, secondo comma, la dizione "di due esperti nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con la III Commissione Consiliare, designati rispettivamente dalla Delegazione abruzzese dell'Ente Nazionale della Cinofilia e dalla Delegazione abruzzese del Circolo del Pastore Maremmano abruzzese", e' sostituita dalla seguente: "di due esperti designati dall'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana". Allo stesso comma, la dizione originaria "di un veterinario designato dalla U.L.S.S. competente per territorio", e' sostituita dalla seguente: "del dirigente del Servizio Veterinario del Settore Igiene e Sanita' della Giunta Regionale". Alla fine dell'art. 5 vengono aggiunti i seguenti ulteriori commi: "Nel primo periodo di attuazione della presente legge e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989, il rilascio degli attestati morfofunzionali avviene in occasione di raduni canini appositamente indetti, secondo calendari stabiliti dalla Commissione regionale di cui al presente articolo. Per gli anni successivi al 1989, l'accertamento delle caratteristiche per il rilascio degli attestati morfofunzionali e' affidato a ciascun U.T.A. territorialmente competente, che si avvale di un tecnico designato dall'Associazione Provinciale degli Allevatori e di due esperti cinofili componenti della Commissione regionale, o da loro delegati. I cani che hanno ottenuto l'attestato morfofunzionale, vengono iscritti alla competente sezione cinotecnica dell'Associazione Provinciale Allevatori, ai fini dell'attivita' di selezione di cui al primo comma del presente articolo. Di tale adempimento ne viene data comunicazione al Servizio Veterinario della U.L.S.S. per l'iscrizione del soggetto all'anagrafe canina, prevista dall'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 13 giugno 1986". L'ultimo comma dell'art. 6 e' sostituito dai seguenti: "Il contributo per i cani gia' iscritti alla sezione cinotecnica, viene erogato su richiesta dell'allevatore e dietro presentazione del certificato di iscrizione del cane a detta sezione. L'importo del contributo e' di lire 100.000 annue per ciascun cane, e per un massimo di cinque soggetti per ogni proprietario allevatore. La Giunta regionale puo' modificare l'importo del contributo con propria delibera, da un minimo di lire 70.000 ad un massimo di lire 100.000 per cane, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie annuali, relative anche all'effettuazione dei raduni di cui al comma successivo ed effettuando una valutazione comparata fra le due iniziative. Per i fini della presente legge viene promossa l'effettuazione di raduni di cani da pastore abruzzesi, sulla base di programmi presentati al Settore Agricoltura entro il 31 marzo di ciascun anno, da enti operanti nel Settore. Tali programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare Agricoltura. I relativi oneri fanno capo agli stanziamenti previsti in bilancio per l'attuazione della presente legge".