IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2 e' sostituito dal seguente: "Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi di sviluppo industriale sono quelle previste dal richiamato Testo Unico sul Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64. Ai medesimi Enti e' altresi' consentito, nei limiti e con le modalita' fissate dalla presente legge, provvedere: 1) all'assegnazione di aree comprese nei propri P.R.T. ad aziende che esercitano l'attivita' artigianale e del commercio all'ingrosso. Nel caso di insediamenti artigianali e' richiesta l'intesa preventiva con il Comune territorialmente interessato; 2) alla gestione delle aree artigianali individuate dagli strumenti urbanistici dei Comuni previa necessaria intesa (o convenzione) con gli stessi. Ai Consorzi fra operatori commerciali ed artigiani e' riconosciuta priorita' nell'assegnazione delle aree e fra questi, sono preferiti quelli di cui agli artt. 6 e 17 della legge n. 240/1981. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed il controllo degli organi regionali indicati negli articoli seguenti".