IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  2 della legge regionale 4 gennaio 1985, n. 2 e' sostituito
dal seguente:
   "Le   funzioni   e   le  attribuzioni  dei  Consorzi  di  sviluppo
industriale sono quelle  previste  dal  richiamato  Testo  Unico  sul
Mezzogiorno  6 marzo 1978, n. 218 e dalla legge 1› marzo 1986, n. 64.
   Ai  medesimi  Enti  e'  altresi'  consentito,  nei limiti e con le
modalita' fissate dalla presente legge, provvedere:
    1) all'assegnazione di aree comprese nei propri P.R.T. ad aziende
che esercitano l'attivita' artigianale e del commercio  all'ingrosso.
Nel caso di insediamenti artigianali e' richiesta l'intesa preventiva
con il Comune territorialmente interessato;
    2)   alla  gestione  delle  aree  artigianali  individuate  dagli
strumenti  urbanistici  dei  Comuni  previa  necessaria   intesa   (o
convenzione) con gli stessi.
   Ai Consorzi fra operatori commerciali ed artigiani e' riconosciuta
priorita' nell'assegnazione delle aree e fra questi,  sono  preferiti
quelli di cui agli artt. 6 e 17 della legge n. 240/1981.
   I   Consorzi,  ferma  restando  l'autonomia  dell'esercizio  delle
funzioni di cui al comma precedente, sono strumenti della Regione per
la  promozione industriale, secondo le direttive, il coordinamento ed
il  controllo  degli  organi  regionali   indicati   negli   articoli
seguenti".