IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1988,
n. 18 viene cosi' modificato:
   "Al  concessionario  di  servizi  di linea che effettui servizi di
noleggio senza il relativo nulla-osta, utilizzando autobus acquistati
con  il contributo regionale, vengono comminate le seguenti sanzioni:
     a) ammenda di lire 5.000.000 e sospensione del rilascio di altri
nulla osta per un periodo di sei mesi alla prima infrazione;
     b)  revoca  delle  concessioni  per i servizi di linea di cui e'
titolare alla seconda infrazione".