IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1988, n. 18 viene cosi' modificato: "Al concessionario di servizi di linea che effettui servizi di noleggio senza il relativo nulla-osta, utilizzando autobus acquistati con il contributo regionale, vengono comminate le seguenti sanzioni: a) ammenda di lire 5.000.000 e sospensione del rilascio di altri nulla osta per un periodo di sei mesi alla prima infrazione; b) revoca delle concessioni per i servizi di linea di cui e' titolare alla seconda infrazione".