IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al fine di risolvere problemi indilazionabili di consolidamento, la Giunta regionale concede ai Comuni di cui al successivo art. 2 i finanziamenti indicati, per la esecuzione e la gestione delle opere di interventi straordinari per il consolidamento di abitati in precarie condizioni di sicurezza a seguito di dissesti idrogeologici. Per la concessione ed erogazione dei fondi si applicano le disposizioni della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli interventi possono essere eseguiti anche in localita' ricadenti nel territorio dei Comuni non ammessi a consolidamento a totale carico dello Stato (ora Regione) ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445.