IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                                Art. 1.
 
   Al  fine  di risolvere problemi indilazionabili di consolidamento,
la Giunta regionale concede ai Comuni di cui al successivo art.  2  i
finanziamenti  indicati,  per la esecuzione e la gestione delle opere
di interventi  straordinari  per  il  consolidamento  di  abitati  in
precarie condizioni di sicurezza a seguito di dissesti idrogeologici.
   Per  la  concessione  ed  erogazione  dei  fondi  si  applicano le
disposizioni della legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 e successive
modificazioni ed integrazioni.
   Gli   interventi   possono  essere  eseguiti  anche  in  localita'
ricadenti nel territorio dei Comuni non ammessi  a  consolidamento  a
totale carico dello Stato (ora Regione) ai sensi della Legge 9 luglio
1908, n. 445.