IL CONSIGLIO REGlONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   La  previsione  contenuta nella legge regionale 12 aprile 1983, n.
18, art. 38, primo comma, terza alinea e' modificata come segue:
   "-  nove  componenti  eletti dal Consiglio Regionale di cui due in
rappresentanza delle minoranze, dei quali uno esperto in  materia  di
Beni  Ambientali  e  otto provenienti rispettivamente: cinque Sezione
Pianificazione e tre dalla Sezione Legislativa e Vigilanza".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 11 aprile 1989
 
                               MATTUCCI