IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La previsione contenuta nella legge regionale 30 marzo 1984, n. 29, art. 1, primo comma, lettera b) e' modificata come segue: "- da dieci esperti tecnici (di cui 8 ingegneri e 2 architetti) di alta qualificazione nelle materie trattate dalla Sezione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 11 aprile 1989 MATTUCCI