IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   La  previsione  contenuta  nella legge regionale 30 marzo 1984, n.
29, art. 1, primo comma, lettera b) e' modificata come segue:
   "- da dieci esperti tecnici (di cui 8 ingegneri e 2 architetti) di
alta qualificazione nelle materie trattate dalla Sezione".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 11 aprile 1989
 
                               MATTUCCI