(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19
                         del 25 maggio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
 
  I  comuni  della Basilicata debbono attenersi, nell'esercizio delle
funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per  le  rivendite
di  quotidiani  e periodici, ad essi attribuite dall'art. 54, lettera
g), del decreto del presidente della Repubblica 24  luglio  1977,  n.
616,  ai  criteri  stabiliti dal presente provvedimento in attuazione
del disposto di cui all'art. 52, lettera a), del citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  616 del 1977, della legge 5 agosto
1981, n. 416, del decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
1982, n. 268 e della legge 25 febbraio 1987, n. 67.