(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 25 maggio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto del provvedimento I comuni della Basilicata debbono attenersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative inerenti le autorizzazioni per le rivendite di quotidiani e periodici, ad essi attribuite dall'art. 54, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri stabiliti dal presente provvedimento in attuazione del disposto di cui all'art. 52, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, della legge 5 agosto 1981, n. 416, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 e della legge 25 febbraio 1987, n. 67.