(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
35 del 27 maggio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Emilia-Romagna  con  la  presente  legge  intende
agevolare  il  ricorso  al  credito  agli   operatori   turistici   e
commerciali  operanti in Emilia-Romagna che intendano provvedere alla
costruzione  o  alla  ristrutturazione  di  strutture   ricettive   o
turistiche  nonche'  ad  interventi  di  riqualificazione in comparti
commerciali omogenei, mediante la concessione di contributi in  conto
capitale  a  Consorzi-fidi  che  beneficino  di  contributi  di  Enti
pubblici, e con presenza maggioritaria degli stessi Enti pubblici nel
Consiglio  di  amministrazione, o ad altri organismi a partecipazione
maggioritaria di Enti  pubblici,  che  abbiano  come  fine  esclusivo
l'assunzione  di  oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti
da contrarre da detti operatori, sul controvalore di  valuta  mutuata
all'estero, con istituti di credito, all'uopo convenzionati.
   2.  Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli
indicati  nell'articolo  6  della  L.R.  6   luglio   1984,   n.   38
"Programmazione   e  finanziamento  di  interventi  finalizzati  alla
qualificazione  e  al  potenziamento  dell'offerta  turistica   della
regione  Emilia-Romagna"  e  che  realizzano iniziative nella regione
nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge  e  nei
limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4.
   3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro
esercenti il commercio (REC) di cui al  Capo  primo  della  Legge  11
giugno  1971,  n.  426,  che operano con esercizi commerciali situati
nell'ambito  di  comparti  commerciali  omogenei  individuati  con  i
criteri fissati in conformita' all'art. 4 e che realizzano iniziative
di valorizzazione di  detti  esercizi  coerenti  con  i  progetti  di
riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.