(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 35 del 27 maggio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge intende agevolare il ricorso al credito agli operatori turistici e commerciali operanti in Emilia-Romagna che intendano provvedere alla costruzione o alla ristrutturazione di strutture ricettive o turistiche nonche' ad interventi di riqualificazione in comparti commerciali omogenei, mediante la concessione di contributi in conto capitale a Consorzi-fidi che beneficino di contributi di Enti pubblici, e con presenza maggioritaria degli stessi Enti pubblici nel Consiglio di amministrazione, o ad altri organismi a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici, che abbiano come fine esclusivo l'assunzione di oneri conseguenti al rischio di cambio per prestiti da contrarre da detti operatori, sul controvalore di valuta mutuata all'estero, con istituti di credito, all'uopo convenzionati. 2. Sono operatori turistici, ai fini della presente legge, quelli indicati nell'articolo 6 della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 "Programmazione e finanziamento di interventi finalizzati alla qualificazione e al potenziamento dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna" e che realizzano iniziative nella regione nell'ambito di quelle previste dall'art. 5 della stessa legge e nei limiti fissati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4. 3. Sono operatori commerciali coloro che sono iscritti al Registro esercenti il commercio (REC) di cui al Capo primo della Legge 11 giugno 1971, n. 426, che operano con esercizi commerciali situati nell'ambito di comparti commerciali omogenei individuati con i criteri fissati in conformita' all'art. 4 e che realizzano iniziative di valorizzazione di detti esercizi coerenti con i progetti di riqualificazione delle aree urbane in cui sono inseriti.