la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29, cosi'
come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della L.R. 20  ottobre  1979,
n. 31, e dall'art. 4 della L.R. 3 novembre 1984, n. 46, e' soppresso.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla   e   di   farla   osservare   come  legge  della  regione
Emilia-Romagna.
    Bologna, addi' 25 maggio 1989
 
                               GUERZONI