la seguente legge: Art. 1. Istituzione del Parco regionale e finalita' 1. Con la presente legge e' istituito il Parco Storico di Monte Sole. Il perimetro del Parco ricade nell'ambito territoriale dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno ed e' individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua determinazione definitiva e alla zonizzazione si procedera' in sede di approvazione del piano territoriale del Parco, ricomprendendo comunque tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei quali si vuol mantenere viva la memoria. 2. Finalita' del Parco sono: a) restaurare e conservare il patrimonio storico della zona soggetta a tutela nonche' realizzare gli interventi necessari a tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale; b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi dell'insorgenza partigiana e in particolare della brigata "Stella rossa", per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante territorio tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista contro inermi popolazioni, l'eccidio spietato di uomini, donne, vecchi e bambini, nel quale si attuo' il sacrificio di intere comunita'; c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle motivazioni della medaglia d'oro al valor militare assegnata alla citta' di Marzabotto e approfondire la conoscenza storica e scientifica delle condizioni materiali, sociali e culturali che favorirono la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina di morte. In particolare vanno promossi studi, ricerche, incontri che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle loro cause piu' influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni pur pallido indizio di rinascita di un "sistema di morte e di sterminio" finche' vi sia tempo, e in questo modo offrire alle giovani generazioni una vera e propria "scuola di pace" che sappia indicare le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei popoli, sulla base delle esperienze del passato nonche' sui valori di liberta', solidarieta' umana, giustizia sociale e dignita' della persona, che furono tanto vivi nella popolazione locale che animo' la Resistenza, che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana e che devono essere instancabilmente affermati; d) sostenere tutte quelle attivita' sociali, economiche e produttive che - compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente naturale - possano contribuire a riportare la vita tramite la pacifica attivita' umana, laddove si volle seminare morte e distruzione sotto l'impulso dell'aberrante ideologia del Terzo Reich. 3. Tali finalita' si inquadrano nella volonta' di sviluppare i valori umani e sociali che ispirarono uomini e donne di ogni convinzione politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unita' piu' larga tra i combattenti e le comunita' locali, con il comune obiettivo di restituire la liberta' a tutto il popolo e piena dignita' alla Nazione. 4. La Regione, la Provincia di Bologna, la Comunita' montana dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco, uniformeranno la loro azione agli obiettivi di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente storico-naturale e di sviluppo socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.