la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Istituzione del Parco regionale e finalita'
 
   1.  Con  la  presente legge e' istituito il Parco Storico di Monte
Sole. Il perimetro del  Parco  ricade  nell'ambito  territoriale  dei
Comuni  di  Marzabotto,  Grizzana Morandi e Monzuno ed e' individuato
nella  cartografia   allegata   alla   presente   legge.   Alla   sua
determinazione  definitiva  e alla zonizzazione si procedera' in sede
di approvazione del  piano  territoriale  del  Parco,  ricomprendendo
comunque  tutti i territori interessati dagli avvenimenti storici dei
quali si vuol mantenere viva la memoria.
   2. Finalita' del Parco sono:
     a)  restaurare  e  conservare  il  patrimonio storico della zona
soggetta a tutela  nonche'  realizzare  gli  interventi  necessari  a
tutelare, mantenere e valorizzare l'ambiente naturale;
     b) ricostruire, conservare e diffondere la memoria degli episodi
dell'insorgenza partigiana e in  particolare  della  brigata  "Stella
rossa", per la liberazione d'Italia, unitamente a quella degli eventi
accaduti nell'autunno 1944 a Monte Sole e nel circostante  territorio
tra Reno e Setta che videro lo scatenarsi della barbarie nazifascista
contro inermi  popolazioni,  l'eccidio  spietato  di  uomini,  donne,
vecchi  e  bambini,  nel  quale  si  attuo'  il  sacrificio di intere
comunita';
     c) mantenere aperta la riflessione su quei fatti, partendo dalle
motivazioni della medaglia d'oro al  valor  militare  assegnata  alla
citta'   di   Marzabotto  e  approfondire  la  conoscenza  storica  e
scientifica delle  condizioni  materiali,  sociali  e  culturali  che
favorirono  la nascita del fenomeno fascista in Italia e del fenomeno
nazista in Germania con la conseguente costruzione della sua macchina
di  morte.  In  particolare  vanno promossi studi, ricerche, incontri
che, approfondendo la conoscenza dei fatti e delle  loro  cause  piu'
influenti e meno evidenti, aiutino a vigilare, con coscienza lucida e
attenta, sugli avvenimenti del mondo attuale per opporsi ad ogni  pur
pallido  indizio di rinascita di un "sistema di morte e di sterminio"
finche'  vi  sia  tempo,  e  in  questo  modo  offrire  alle  giovani
generazioni  una  vera e propria "scuola di pace" che sappia indicare
le vie nuove per la concordia e lo sviluppo dei  popoli,  sulla  base
delle   esperienze  del  passato  nonche'  sui  valori  di  liberta',
solidarieta' umana, giustizia sociale e dignita' della  persona,  che
furono  tanto vivi nella popolazione locale che animo' la Resistenza,
che sono sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana  e  che
devono essere instancabilmente affermati;
     d)  sostenere  tutte  quelle  attivita'  sociali,  economiche  e
produttive che - compatibilmente con  la  salvaguardia  dell'ambiente
naturale  -  possano  contribuire  a  riportare  la  vita  tramite la
pacifica  attivita'  umana,  laddove  si  volle  seminare   morte   e
distruzione sotto l'impulso dell'aberrante ideologia del Terzo Reich.
   3.  Tali  finalita'  si  inquadrano nella volonta' di sviluppare i
valori umani  e  sociali  che  ispirarono  uomini  e  donne  di  ogni
convinzione  politica, matrice culturale, fede religiosa e condizione
sociale nel corso della lotta di liberazione, nell'unita' piu'  larga
tra  i  combattenti e le comunita' locali, con il comune obiettivo di
restituire la liberta' a  tutto  il  popolo  e  piena  dignita'  alla
Nazione.
   4.  La  Regione,  la  Provincia  di  Bologna, la Comunita' montana
dell'Appennino Bolognese n. 1 ed i  Comuni  di  Marzabotto,  Grizzana
Morandi  e Monzuno, il cui territorio ricade nel perimetro del Parco,
uniformeranno la loro azione agli obiettivi  di  tutela,  recupero  e
valorizzazione   dell'ambiente   storico-naturale   e   di   sviluppo
socio-economico delle popolazioni indicate nella presente legge.