(Pubblicata nel 1› suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 20 del 17 maggio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Norma transitoria
 
   1. Gli enti di cui all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1981,
n. 33 che intendono beneficiare dei contributi previsti  dall'art.  4
della stessa legge per il piano biennale 1990/1991, devono presentare
alla giunta regionale i propri programmi di intervento  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.