(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 20 del 17 maggio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Norma transitoria 1. Gli enti di cui all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 1981, n. 33 che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della stessa legge per il piano biennale 1990/1991, devono presentare alla giunta regionale i propri programmi di intervento entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.