IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Costi economici standardizzati e ricavi presunti per gli anni 1986, 1987 e 1988 1. I costi economici standardizzati e i ricavi presunti prr i servizi di trasporto pubblico locale di persone per gli anni 1986, 1987 e 1988 sono calcolati in applicazione dei criteri e delle modalita' di cui all'allegato A) della presente legge. 2. I contributi risultanti dall'applicazione delle modalita' di cui al precedente primo comma sono, per l'anno 1986, quelli risultanti dall'allegato B), per l'anno 1987, quelli risultanti dall'allegato C) e, per l'anno 1988, quelli risultanti dall'allegato D) alla presente legge. 3. I ricavi presunti non possono comunque essere inferiori a quelli della aliquota minima determinata con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro del 31 dicembre 1986 in applicazione della lettera b), primo comma, art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151.