IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
           Costi economici standardizzati e ricavi presunti
                    per gli anni 1986, 1987 e 1988
 
   1.  I  costi  economici  standardizzati  e i ricavi presunti prr i
servizi di trasporto pubblico locale di persone per  gli  anni  1986,
1987  e  1988  sono  calcolati  in  applicazione  dei criteri e delle
modalita' di cui all'allegato A) della presente legge.
   2.  I  contributi  risultanti dall'applicazione delle modalita' di
cui  al  precedente  primo  comma  sono,  per  l'anno  1986,   quelli
risultanti  dall'allegato  B),  per  l'anno  1987,  quelli risultanti
dall'allegato C) e, per l'anno 1988, quelli risultanti  dall'allegato
D) alla presente legge.
   3.  I  ricavi  presunti  non  possono  comunque essere inferiori a
quelli della aliquota minima determinata con decreto del Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro del tesoro del 31 dicembre 1986
in applicazione della lettera b), primo comma, art. 6 della legge  10
aprile 1981, n. 151.