IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 27, ultimo comma, della
legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e' convalidato il  decreto  del
Presidente  della  Giunta  regionale  del  7  novembre  1981, n. 181,
concernente il prelevamento della somma di L. 100.000.000  dal  fondo
di  riserva  per  spese  impreviste - capitolo 03010 - dello stato di
previsione  della  spesa   dell'Assessorato   della   programmazione,
bilancio  e  assetto  del  territorio,  a  favore  del capitolo 01007
recante "Fondo a disposizione del Presidente della  Giunta  regionale
per  spese  di rappresentanza e per il cerimoniale anche in occasione
di manifestazioni di iniziativa di terzi, spese per manifestazioni  e
celebrazioni pubbliche, spese inerenti lo svolgimento delle sedute di
Giunta" dello stato di previsione della spesa della Presidenza  della
Giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Regione.
    Data a Cagliari, addi' 26 maggio 1989
 
                                MELIS