IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed
il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici  da
adibire  a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza
e la stabilita' delle strutture e di  evitare  qualsiasi  pericolo  a
tutela della pubblica incolumita' ai sensi della legge 1› marzo 1968,
n. 186.
   2.  Per  impianti  elettrici ed elettronici si intendono l'insieme
dei  circuiti  di  alimentazione   dei   corpi   illuminanti,   degli
elettrodomestici  e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi
quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal  punto
di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.