IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici ed elettronici negli edifici da adibire a qualsiasi utilizzazione, al fine di garantire la sicurezza e la stabilita' delle strutture e di evitare qualsiasi pericolo a tutela della pubblica incolumita' ai sensi della legge 1 marzo 1968, n. 186. 2. Per impianti elettrici ed elettronici si intendono l'insieme dei circuiti di alimentazione dei corpi illuminanti, degli elettrodomestici e delle apparecchiature ad essi collegate, compresi quelli eventuali esterni adiacenti agli edifici, a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore.