IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per le finalita' previste dalla legge regionale 7 agosto 1986,
n. 44, viene rifinanziata sino al 1991 la seguente spesa:
    per l'anno 1989: L. 200.000.000;
    per l'anno 1990: L. 300.000.000;
    per l'anno 1991: L. 350.000.000.
   2.  L'onere  di  cui  al comma precedente gravera' sul capitolo n.
28850 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario
1989   e  sui  corrispondenti  capitoli  di  bilancio  per  gli  anni
successivi.
   3.  A  decorrere  dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati
con legge Finanziaria di cui all'art.  19  della  legge  regionale  7
dicembre 1979, n. 68.