IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' previste dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44, viene rifinanziata sino al 1991 la seguente spesa: per l'anno 1989: L. 200.000.000; per l'anno 1990: L. 300.000.000; per l'anno 1991: L. 350.000.000. 2. L'onere di cui al comma precedente gravera' sul capitolo n. 28850 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi. 3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con legge Finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.