IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Riserva di legge
 
   1.  In  armonia  con  i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93,
recante "legge quadro sul pubblico impiego",  e  in  particolare  con
quanto  stabilito  dall'ultimo  comma  dell'articolo  26, e in attesa
della legge di riforma della dirigenza pubblica,  resta  disciplinato
dalla  legge  regionale  il  trattamento  economico  e  normativo del
personale regionale assimilato di cui al Capo II del Titolo II  della
legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 (norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del personale della Regione.  Recepimento
dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987).