IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Riserva di legge 1. In armonia con i principi della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante "legge quadro sul pubblico impiego", e in particolare con quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 26, e in attesa della legge di riforma della dirigenza pubblica, resta disciplinato dalla legge regionale il trattamento economico e normativo del personale regionale assimilato di cui al Capo II del Titolo II della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 (norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985/1987).