IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10,
e    successive    modificazioni    e    integrazioni,    concernente
"Sottoscrizione  di  capitale  azionario  di  societa'  di  funivie e
seggiovie locali e di altre societa' aventi per  fine  iniziative  di
interesse  turistico  locale", e' autorizzata, limitatamente all'anno
1989, la maggiore spesa di lire 1.000.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sul capitolo 37500 del bilancio di previsione della  Regione
per l'anno 1989.
   3.  Alla  copertura  dell'onere  di  cui  al  comma  precedente si
provvede  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello  stanziamento
iscritto  al cap. 50150 ("Fondo globale per il finanziamento di spese
per ulteriori programmi di sviluppo -  spese  di  investimento"  -  a
valere  sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 punto
2.2.2. -  settore  2:  sviluppo  economico)  della  parte  spesa  del
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1989.