(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 32
                          del 9 giugno 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
                          la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  3  della  legge regionale 1› marzo 1983, n. 9, nel
testo modificato dall'articolo 6 della  legge  regionale  6  novembre
1984, n. 54, e' cosi' sostituito:
    "Art. 3 - Contributi.
   La  Regione  contribuisce  nelle  spese  sostenute dai consorzi di
bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere  pubbliche  di
bonifica e irrigazione.
   In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle
opere pubbliche di bonifica e  di  irrigazione  e  della  conseguente
differenziata  onerosita' che esse comportano, la Giunta regionale e'
autorizzata a concedere annualmente, su domanda  del  presidente  del
consorzio  di  bonifica,  i  contributi  di  cui  al comma precedente
applicando  i  parametri  di  cui  all'annessa   tabella   A,   sullo
stanziamento  iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del
10%.
   Ogni  due  anni  la  Giunta  regionale  puo'  modificare  con atto
amministrativo i parametri individuati dalla tabella  A,  sentita  la
commissione consiliare competente.
   Sino  alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica
Pianura Veneta tra  Livenza  e  Tagliamento,  il  concorzio  omonimo,
destinatario del complessivo contributo, e' tenuto a corrispondere ai
singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio  territorio,  la
quota  a  essi  spettante,  indicata percentualmente per ciascuno dei
rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.
   Il  controllo  e  la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica e  di  irrigazione  sono  demandati
agli  uffici  del  genio civile regionale, competenti per territorio,
che inviano alla Giunta regionale  una  dettagliata  relazione  annua
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
                           ----------------
                                                            TABELLA A
 
Consorzio di bonifica                            aliquote %
          -                                           -
Adige Bacchiglione, Padova                                5,90
Adige Garda, Verona                                       4,19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona                       3,71
Bacchiglione Brenda, Padova                               5,31
Basso Piave, San Dona di Piave (Verona)                   6,88
Delta Po Adige, Ariano Polesine (Rovigo)                 14,81
Dese Sile, Mestre-Venezia                                 3,10
Destra Piave, Treviso                                     2,47
Euganeo, Este (Padova)                                    5,05
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (Vicenza)               0,72
Padana Polesana, Rovigo                                   6,56
Pedemontano Brenta, Cittadella (Padova)                   6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba,
Montebelluna (Treviso)                                    2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Conegliano (Treviso)          1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento,
Portogruaro (Verona)                                      5,65
  - parametro inclusivo dei comprensori Bacino
Reghena (0,25), Bacino Sant'Osvaldo (0,46) e
San Michele al Tagliamento (1,39) Polesine
Adige Canalbianco, Rovigo                                10,27
Riviera Berica, Sossano (Vicenza)                         1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (Venezia)                   4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, Legnago (Verona)           3,39
Zerpano Adige Gua', Verona                                2,84
2› grado per l'irrigazione del Polesine, Rovigo           3,17
2› grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.), Verona 0,12   ------
                                                         100,00
   La  Giunta  regionle  e' autorizzata a ripartire fino al 10% della
somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per  accertate
esigenze  particolari, compresa la manutenzione dei 'Centri regionali
di emergenza' e del 'Museo regionale della bonifica'.".