(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 45 del 5 luglio 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' - Subdelega 1. In attesa della emanazione della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e' disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato, dalle disposizioni della presente legge. 2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente relative all'attivita' dei Comitati provinciali per i prezzi sono subdelegate alle Province che le esercitano a norma dei successivi articoli.