(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n.
45 del 5 luglio 1989)
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                        Finalita' - Subdelega
 
   1.  In  attesa della emanazione della normativa statale di riforma
del  sistema  dei  prezzi  controllati,  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  delegate  dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art.
52, lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.  616,  e'  disciplinato,
oltre  che  dalle  disposizioni dello Stato, dalle disposizioni della
presente legge.
   2.  Le funzioni amministrative di cui al comma precedente relative
all'attivita' dei Comitati provinciali per i prezzi sono  subdelegate
alle Province che le esercitano a norma dei successivi articoli.