la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le esigenze specifiche finalita': diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.