la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                           F i n a l i t a'
 
   1.   La   regione   Emilia-Romagna   riconosce   la  funzione  del
volontariato per la salvaguardia  dell'ambiente  e  ne  favorisce  lo
sviluppo per le esigenze specifiche finalita':
    diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
    concorrere   con   le   istituzioni  pubbliche  alla  tutela  del
patrimonio naturale e dell'ambiente.