IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
             Campo di applicazione e periodo di validita'
 
   1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge
29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta  modificata  dalla  legge  8
agosto  1985,  n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti
dall'accordo  nazionale  relativo  al  triennio  1›  gennaio  1985-31
dicembre  1987  sottoscritto  in  data  28 aprile 1987 riguardante il
comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio  1›  gennaio  1985-31  dicembre  1987,
decorrono dal 1› gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1›
gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
   3.   Le  norme  della  presente  legge  trovano  applicazione  nei
confronti del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo  del  Piemonte
(E.S.A.P.),  delle  Aziende  di  Promozione Turistica (A.P.T.) di cui
alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, degli Enti di gestione  dei
Parchi e delle Riserve naturali regionali di cui alle leggi regionali
numeri 28 e 29 del  5  aprile  1985  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.