IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Campo di applicazione e periodo di validita' 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987 sottoscritto in data 28 aprile 1987 riguardante il comparto del personale delle Regioni e degli Enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988. 3. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti del personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.), delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) di cui alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali di cui alle leggi regionali numeri 28 e 29 del 5 aprile 1985 e successive modificazioni ed integrazioni.