IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 5 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 e' soppresso e
sostituito dal seguente: "(Indennita' di fine mandato".
   1.  Ai  consiglieri  regionali che, dopo l'entrata in vigore della
presente legge, non vengono rieletti nella legislatura immediatamente
successiva  a  quella  in  cui hanno esercitato il mandato, anche nel
caso in cui non abbiano ripresentato la loro candidatura, nonche'  ai
consiglieri  regionali  che  cessano  dalla  carica  nel  corso della
legislatura per incompatibilita' o per  dimissioni,  viene  liquidata
una  indennita'  di  fine  mandato  nella  misura stabilita dai commi
successivi.
   2.  La  misura  dell'indennita'  e'  stabilita,  per  ogni anno di
effettivo servizio del mandato,  in  una  mensilita'  dell'indennita'
lorda   stabilita  per  le  funzioni  di  consigliere  regionale,  in
godimento nel corso del mese in cui si verifica la  cessazione  della
carica.
   3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno
inferiore ai sei mesi non viene computata, mentre quella superiore ai
sei mesi viene considerata anno intero.
   4.    Il    consigliere   che   beneficera'   della   liquidazione
dell'indennita' di fine mandato avra' diritto, nel caso di rielezione
in legislature non immediatamente successive a quella per la quale ha
avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione  di  una  indennita'
per i mandati successivi.
   5.  In  caso  di  decesso  del consigliere durante l'esercizio del
proprio mandato, l'indennita' di fine mandato e' erogata ai  soggetti
di  cui  all'art.  14 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e
successive modificazioni.
   6.  L'attribuzione  dell'indennita'  e'  disposta  dall'ufficio di
presidenza entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla
cessazione del mandato".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligho a chiunque spetti di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
    Bari, addi' 21 giugno 1989
 
                              COLASANTO