la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Per  l'anno 1989 i termini di cui agli articoli 12, comma 1, e
13, commi 1 e 2, della legge regionale 24 aprile 1975,  n.  33,  sono
prorogati rispettivamente al 30 maggio, 31 luglio e 31 agosto.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, addi' 29 maggio 1989
 
                              BARTOLINI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 26
aprile 1989 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  20
maggio 1989.